D.LSG. 122/2005
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 122/2005 il legislatore ha introdotto particolari disposizioni a tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
Fideiussioni a garanzia degli acconti versati
E’ stato previsto un obbligo per il venditore di rilasciare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente a quello che andrà a versare (IVA compresa) prima del rogito notarile. Con tale fideiussione l’acquirente, anche nel malaugurato caso di fallimento del venditore e del mancato ottenimento dell’abitazione promessa, è certo di avere la possibilità di vedersi restituire tutti i soldi precedentemente anticipati.
Polizza Decennale Postuma
L’articolo 4 della Legge in oggetto, prevede inoltre l’obbligo del costruttore a contrarre una polizza assicurativa indennitaria decennale sulla costruzione e a consegnarne copia all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà. Tale polizza deve avere effetto dalla data di ultimazione dei lavori e deve garantire la copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure per gravi difetti costruttivi.